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Fruizione del congedo parentale su base oraria - Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015.

Circolare n° 75/2015 » 01.09.2015

In data 18 agosto 2015 è stata pubblicata la circolare Inps n. 152 con cui l’Istituto fornisce i primi chiarimenti e le modalità operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria.

Premessa

L'art.1, comma 339, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012,  n.  228)  aveva modificato il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Con interpello n. 25 del 22 luglio 2013 il Ministero del Lavoro aveva chiarito che l’inciso relativo alla contrattazione collettiva doveva intendersi riguardante anche i contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali che territoriali.

In questi anni la contrattazione collettiva nazionale non è intervenuta sul tema.

Lo ha fatto invece in alcune realtà la contrattazione di livello aziendale, anche se in alcuni casi non compiutamente (ad esempio non stabilendo l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa).

Jobs act

La legge n. 183 del 10 dicembre 2014, fra i vari criteri di delega aveva tra l’altro indicato il seguente all’art. 1, commi 8 e 9, lett g):

ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;

Il dlvo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato sulla GU n. 144 del 24 giugno 2015,  recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ha attuato tale principio di delega stabilendo che, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso si fruisca del congedo parentale su base oraria.

Non è ammessa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o i riposi richiesti, a qualsiasi titolo, ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001.

Circolare INPS    

Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative sul congedo parentale ad ore.

In particolare si evidenziano i seguenti chiarimenti.

I genitori  lavoratori  dipendenti  possono fruire del congedo parentale  nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Quindi, la contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilire che la modalità di fruizione inizialmente scelta dal lavoratore - ad esempio oraria -  non possa essere mutata in altra modalità per tutto il periodo del congedo.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale l’INPS conferma le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011.

Quindi, se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria - con presenza nella stessa giornata sia di assenza oraria a titolo di congedo sia di svolgimento di attività lavorativa - le domeniche  (ed  eventualmente  i  sabati, in  caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né dell'indennizzo: infatti, in caso di congedo ad ore c’è sempre lo svolgimento di attività lavorativa.

Per espressa previsione di legge, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal TU maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come i permessi per assistere figli minori, anche adottivi, con handicap in situazione di gravità e persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine, nei casi previsti dalla legge (art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104).

La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può in ogni caso prevedere diversi criteri di compatibilità e quindi escluderla anche per i permessi della legge n. 104 o ammetterla per gli altri permessi del TU sulla maternità.

Poiché il congedo parentale ha ormai differenti modalità di fruizione e di fonti regolamentari e l’INPS ha ovviamente la necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo, le novità normative saranno attuate in più fasi operative.

In una prima fase il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrebbe prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero (cioè quello contrattuale) del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Quanto alle modalità di richiesta del congedo ad ore, nella fase transitoria la richiesta all’INPS è presentata con un’apposita domanda on line, che è  diversa  da quella usata per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo il genitore intende fruire di congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà usare diverse procedure.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale di legge (in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);

il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura attuale infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia  calcolato in giornate lavorative intere;

Il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo saranno fruite.

Infatti, nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate in relazione al singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese.

La domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di fruizione.

Ciò non incide sui termini di preavviso per la richiesta nei confronti del datore di lavoro: il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

Infine, l’INPS garantisce che, in una seconda fase, cioè quando sarà definitiva la disciplina del congedo ad ore (che si ricorda per ora è una misura sperimentale vigente fino al 31 dicembre 2015) e comunque non oltre il primo semestre 2016, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario

Distinti saluti.

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  |   Autore MI/mf
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